Sconto fiscale top

di Giulia Provino


Il bonus di riqualificazione energetico comprende l’immobile ricostruito, anche se più piccolo del precedente. Lo stesso vale per il rifacimento del tetto condominiale a spese di uno solo dei condomini (proprietari). Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate nelle risposte n. 210 e 213, pubblicate ieri, sull’applicabilità della detrazione fiscale per il risparmio energetico derivante dalla ristrutturazione di un edificio.


Il contribuente, nel caso di un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e successiva ricostruzione, che ha prodotto un edificio con sagoma diversa e volumetria inferiore rispetto all’immobile preesistente, potrà beneficiare della detrazione delle spese sostenute per la riqualificazione energetica, sempreché siano pienamente rispettati i limiti di efficienza e trasmittanza energetica imposti dalla normativa in materia. 


Tuttavia, ciò non vale nel caso in cui l’intervento in questione sia riferito ad un immobile non sottoposto ai vincoli previsti dal dlgs n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e paesaggio) dove, per definirsi ristrutturazione edilizia ed accedere all’agevolazione fiscale, l’intervento deve rispettare il requisito della “medesima sagoma dell’edificio preesistente”.


Per gli interventi di rifacimento del tetto condominiale, il contribuente, che da solo ha sostenuto le spese, ha diritto alla detrazione per il totale delle spese sostenute, anche eccedenti rispetto a quelle a lui imputabili in base ai millesimi di proprietà, comunque entro il limite massimo di 60mila euro (articolo 1, comma 345, legge 296/2006). Il condomino, per i lavori delle aree comuni, infatti, può sfruttare interamente il limite di detrazione previsto per la propria unità immobiliare, ma non può avvalersi dei limiti attribuibili ad altre unità immobiliari del medesimo condominio. 


Inoltre, in presenza di una convenzione stipulata in forma scritta tra tutti i condomini, che attribuisce al condomino la possibilità di sostenere le spese di rifacimento del tetto, permette allo stesso di poter cedere la detrazione sulla spesa sostenuta per l’esecuzione dei lavori.


Compenso Ctu. Obbligo di fattura elettronica, ai fini Iva, anche ai compensi derivanti dall’attività di consulente tecnico d’ufficio (Ctu). Il reddito derivante dall’attività di Ctu resa nell’ambito di un giudizio civile, se è svolta con carattere di abitualità da parte del professionista, infatti, dovrà essere assoggettato al regime del reddito di lavoro autonomo, di cui all’articolo 53, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir). È la risposta dell’Agenzia delle entrate n. 211, pubblicata ieri.


Con riferimento alla ritenuta d’acconto Irpef, essa dovrà essere versata all’Erario, non dall’Amministrazione della giustizia, ma dalla parte soccombente, titolare passivo del rapporto di debito nei confronti del consulente ed esposta all’obbligo di sopportare l’onere economico, ricompresa tra i soggetti che rivestono la qualifica di sostituto d’imposta, dovuta in caso di corresponsione di compensi costituenti per il percipiente reddito di lavoro autonomo (articolo 25, comma 1, dpr n. 600 del 1973). 


Qualora, invece, la parte soccombente non rivestisse la qualifica di sostituto d’imposta, la ritenuta d’acconto Irpef non dovrà essere operata e, dunque, non dovrà essere evidenziata in fattura dal consulente.


Avviso «Smart cities and Communities and Social Innovation». I «contributi in natura», erogati dal Miur nell’ambito dell’Avviso «Smart cities and Communities and Social Innovation», si configurano come misure finalizzate a sostenere l’attività di ricerca imponibili ai fini Irpef quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 214 di ieri. 


Secondo l’Agenzia, la rilevanza fiscale di tali somme è, infatti, da ravvisarsi nelle finalità e nell’oggetto di attività di ricerca, che induce a ricondurre tali contributi, anche se erogati sotto forma di rimborso spese, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.


In relazione alla ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, le ritenute alla fonte sui «contributi in natura» devono essere riscosse mediante versamento diretto e devono essere versate entro il giorno sedici del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate.


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